Il TAR SBLOCCA L’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA FILIRICCI, ANNULLA L’OPERA PUBBLICA DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI COPERTINO E LO CONDANNA PAGARE OLTRE € 4.400 DI SPESE LEGALI

Il TAR di Lecce dichiara illegittimi il provvedimento con cui il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Copertino ha sospeso i lavori del fabbricato di un’importante azienda artigianale di Copertino e la deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha dichiarato la pubblica utilità di via dei Bizantini; viene in tal modo sbloccata definitivamente l’attività dell’azienda Filiricci.
I fatti. La ditta Filiricci Francesco è titolare dell’omonima azienda ubicata in Copertino, alla via dei Bizantini, strada mai stata realizzata dal Comune. Nel 2011 otteneva un permesso di costruire per realizzare un fabbricato dove poter avviare la sua attività. Dopo aver realizzato la recinzione del fabbricato in virtù di una S.C.I.A., chiedeva il rinnovo del permesso di costruire del 2011 al fine di completare il suo fabbricato ed avviare l’attività. Tuttavia, il Responsabile dello sportello unico sospendeva sine die l’istruttoria della domanda di rinnovo del permesso di costruire, chiedendo delle integrazioni documentali: in particolare chiedeva la presentazione di un progetto di completamento del fabbricato senza la recinzione che, però, nel frattempo, la ditta aveva realizzato in virtù della S.C.I.A. che non era stata annullata dal Comune. Sicchè, la ditta, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo, impugnava al TAR Lecce il provvedimento di sospensione della pratica, ritenendolo illegittimo, perché intervenuto dopo che sulla domanda di rinnovo di permesso di costruire si era formato il silenzio assenso e perché la S.C.I.A., in base alla quale era stata realizzata la recinzione, non era mai stata annullata. Nel gennaio 2018, la prima sezione del TAR accoglieva il ricorso della ditta, ritenendo che il provvedimento di sospensione della pratica edilizia era intervenuto quando sulla domanda di rinnovo del permesso di costruire si era formato il silenzio assenso previsto dall’art. 20 del Testo unico dell’edilizia. Inoltre, la carenza documentale eccepita dal Comune non riguardava il fabbricato oggetto dei lavori, ma solo la recinzione, che, però, era stata realizzata in virtù di una S.C.I.A. mai annullata. Nonostante il chiaro contenuto della sentenza del TAR, sorprendentemente il Comune, con un nuovo provvedimento, diffidava la ditta a non riavviare i lavori, sostenendo che la sua domanda era carente di altri documenti e del versamento del costo di costruzione relativo ai locali direzionali del suo fabbricato; inoltre, il consiglio comunale, con la deliberazione n. 84/2017, aveva dichiarato la pubblica utilità per l’esproprio della strada dove la ditta aveva previsto l’area parcheggio per i suoi clienti.
Sicchè, la ditta Filiricci si rivolgeva di nuovo al TAR Lecce, chiedendo l’annullamento sia del nuovo provvedimento che le impediva il riavvio dei lavori, che della delibera del Consiglio Comunale che aveva dichiarato la pubblica utilità della strada.
Oggi il TAR Lecce, Sezione II (Presidente Di Santo, relatore Manca), condividendo le tesi esposte in giudizio dall’Avv. Gaballo, ha accolto il ricorso della ditta ed annullato il nuovo provvedimento e la delibera del Consiglio Comunale. Secondo il TAR, una volta che si era formato un titolo abilitativo tacito, il Comune avrebbe potuto solo annullarlo in autotutela, ove ne ricorressero i presupposti di legge, e non impedire il riavvio dei lavori. Inoltre, la completezza della documentazione fornita dalla ditta era già stata accertata dalla precedente sentenza del TAR, che il Comune non aveva appellato. Mentre le eventuali pretese sul contributo di costruzione non potevano incidere sul titolo edilizio ormai formatosi. La deliberazione consiliare, invece, è stata dichiarata illegittima perché difetta della previa comunicazione di avvio del procedimento alla ditta. Il TAR ha anche condannato il Comune a pagare spese legali pari a complessivi € 3.800,00 ed a restituire il contributo unificato di € 650,00 che la ditta aveva anticipato per il giudizio; in totale, quindi, il Comune dovrà sborsare la somma di € 4.450,00.
Per effetto della pronuncia del TAR, ora la ditta potrà completare il suo fabbricato ed avviare l’attività programmata di costruzione di cavi di trasmissione per macchine agricole, industriali e nautiche e di commercio di ricambi all’ingrosso. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Gaballo e dal titolare della ditta.