Oggetto: Riscontro nota prot. n.37087 dell’8 settembre 2017

Al Signor Presidente del Consiglio comunale
Dr. Andrea Giuranna

E, p.c.,
Al Signor Sindaco
Al Signor Segretario Generale
CITTA’di NARDO’

In riferimento alla nota indicata in oggetto, con cui, in buona sostanza, la S.V. ritiene di non dover accogliere la richiesta dello scrivente, in virtù dell’art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dell’art. 2 del Regolamento delle Commissioni consiliari, si evidenzia, preliminarmente, che:
a) l’art. 10 del Regolamento di cui sopra ha per titolo “COMPONENTI DELLA CONFERENZA – PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI – PERMESSI RETRIBUITI” e non ha alcuna attinenza con la problematica in questione;
b) il citato art. 2 del Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Consiliari, invece, nulla dice in ordine alla questione di cui trattasi.
A tal fine, si ritiene doveroso evidenziare quanto segue:
1. Nell’articolato dei Regolamenti a cui la S.V. ha fatto riferimento per rigettare, sic et simpliciter, l’istanza dello scrivente, acquisita agli atti di codesto Ente con prot. n.35795 del 30/08/2017, non è rinvenibile alcuna specifica disposizione che possa, in qualche modo, legittimare le determinazioni di codesta Presidenza, nè, del resto, appare di alcun sostegno l’eventuale ricorso all’art. 8 del vigente Regolamento di autonomia organizzativa e contabile del Consiglio comunale.
2. Il sottoscritto, nelle elezioni comunali del 5 giugno 2016, è stato l’unico consigliere comunale eletto nella Lista civica – Insieme per Antonio Vaglio e, pertanto, ritiene suo diritto/dovere inalienabile la rappresentanza della Lista nella quale è stato eletto, (che può essere esercitata in qualsiasi momento, previa comunicazione agli organi interessati), e la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Non vi è alcun dubbio che in caso di dimissioni dello scrivente, il consigliere subentrante dovrà essere, ope legis, il primo dei non eletti della Lista civica – Uniti per Antonio Vaglio, al quale dovranno essere riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Del resto, in generale, quando debba farsi luogo alla surrogazione di un consigliere comunale, rileva unicamente la lista (art. 45 D.Lgs. 18/8/2002, n. 267) in cui e’ stato eletto il consigliere da surrogare, così come è di tutta evidenza che i gruppi consiliari sono uno strumento che opera all’interno del consiglio comunale e come tali non hanno altro valore se non quello di consentire alcune modalità di funzionamento dell’organo collegiale. Conseguentemente, risultano giuridicamente non rilevanti eventuali transizioni da un gruppo ad altro, aspetti che rientrano nell’ambito di scelte personali, ma niente altro.
Per quanto sopra, si chiede, ancora una volta, alla S.V. di voler prendere atto della volontà del richiedente di rappresentare in Consiglio comunale la “Lista civica- Uniti per Antonio Vaglio”, nella quale è risultato l’unico consigliere eletto, nonchè di dare concreta attuazione al disposto di cui all’art. 8, comma 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
In attesa di sollecito e puntuale riscontro, si porgono distinti saluti.

Giancarlo Marinaci
Vice presidente consiglio comunale