Il TAR SBLOCCA IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL FABBRICATO DI UN’AZIENDA COMMERCIALE DI COPERTINO

Il TAR di Lecce dichiara illegittimo il provvedimento con cui il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Copertino ha sospeso i lavori di completamento del fabbricato di un’importante azienda commerciale di Copertino; in tal modo viene sbloccata definitivamente l’attività dell’azienda.

I fatti. La ditta Filiricci è titolare dell’azienda commerciale ubicata in Copertino, alla via dei Bizantini, strada mai stata realizzata dal Comune.
Nel 2011 otteneva un permesso di costruire per realizzare un fabbricato dove poter avviare la sua attività commerciale.
In seguito, dopo aver realizzato la recinzione del suo fabbricato in virtù di una S.C.I.A. che non veniva annullata dal Comune, chiedeva il rinnovo del permesso di costruire del 2011 per completare lo stesso fabbricato ed avviare la sua attività.
Tuttavia, il Responsabile dello sportello unico sospendeva sine die l’istruttoria della domanda di rinnovo del permesso di costruire, chiedendo delle integrazioni documentali: in particolare chiedeva la presentazione di un progetto di completamento del fabbricato senza la recinzione che, nel frattempo, la ditta aveva realizzato in virtù della S.C.I.A. mai stata annullata dal Comune.
Sicchè, la ditta, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo, impugnava al TAR Lecce il provvedimento di sospensione della pratica e di richiesta di integrazioni documentali, ritenendolo illegittimo, perché intervenuto dopo che sulla domanda di rinnovo di permesso di costruire si era formato il silenzio assenso e perché la S.C.I.A., in base alla quale era stata realizzata la recinzione, non era mai stata annullata.
Questa mattina il TAR Lecce, condividendo le tesi esposte in giudizio dall’Avv. Gaballo, ha accolto il ricorso della ditta ed annullato il provvedimento del Comune che avevo sospeso la pratica e richiesto le integrazioni documentali.
Secondo il TAR, infatti, il provvedimento è intervenuto quando oramai sulla domanda di rinnovo del permesso di costruire si era formato il silenzio assenso previsto dall’art. 20 del Testo unico dell’edilizia. Inoltre, la carenza documentale eccepita dal Comune non riguardava il fabbricato oggetto dei lavori, bensì solo la recinzione, che, però, era stata realizzata in virtù di una SCIA mai annullata dall’Ufficio Tecnico.
Ora, per effetto della pronuncia del TAR, la ditta potrà completare il suo fabbricato ed avviare l’attività commerciale programmata.
Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dalla ditta Filiricci di Copertino.